In questa pagina sono pubblicate le informazioni sulle procedure comunali per gli esercizi alberghieri e sulla ristorazione. Tutti i dati pubblicati hanno carattere informativo generale e sono privi di valore giuridico. Le informazioni contenute sono soggette in ogni tempo e senza preavviso a modifiche, aggiornamento e correzioni.
1. Notifica dell’attività (orari di apertura/chiusura, giorni di riposo, altre chiusure)
Gli esercizi di ristorazione e il servizio ristorativo degli esercizi di alloggio possono rimanere aperti tra le ore 05.00 e le 02.00 (art. 21 LEAR).
Secondo l’art. 22 LEAR, il gestore ha l’obbligo di notificare al Municipio entro il 1° gennaio di ogni anno (con validità per l’intero anno):
- gli orari di apertura e di chiusura
- i giorni di riposo settimanale
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi
La notifica può avvenire con i seguenti formulari:
annuncio orari e giorni di apertura e di chiusura (art. 22 LEAR) | (pdf) |
annuncio dei periodi di chiusura (art. 22 LEAR) | (pdf) |
Il gestore comunica preventivamente al Municipio, alla Polizia comunale di Mendrisio ed al competente servizio cantonale eventuali modifiche dell’attività. Esse vanno annunciate con almeno 15 giorni di preavviso.
2. Avviso di sospensione dell’attività (art. 30 RLEAR)
In caso di chiusura di un esercizio superiore a 60 giorni, il gerente è tenuto a darne comunicazione per iscritto al Municipio, al servizio cantonale competente ed al Laboratorio cantonale.
3. Eventi e serate musicali
L’organizzazione di eventi presso gli esercizi pubblici è regolata dalla specifica OMLEAR (art. 9).
Eventi ordinari, quali ad esempio serate musicali, dj set, karaoke, feste e manifestazioni che non comportano un’accresciuta utilizzazione dell’esercizio pubblico non sono soggetti a nessuna procedura.
L’organizzazione di eventi straordinari, che determinano un’utilizzazione accresciuta dell’esercizio pubblico, soggiace invece ad autorizzazione municipale. Sono in particolare eventi straordinari e soggetti ad autorizzazione quelli che hanno almeno una delle seguenti caratteristiche:
- è prevedibile una forte affluenza di avventori;
- si prevede la presenza di artisti celebri;
- è necessario implementare un dispositivo di sicurezza;
- richiedono il rilascio di autorizzazioni secondo gli artt. 9-10 dell’Ordinanza Municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili del 23.07.2014;
- prevedono un’autorizzazione o un’estensione dell’uso dell’area pubblica;
- si svolgono negli spazi esterni dell’esercizio pubblico;
- si prevede che l’evento sia suscettibile di provocare emissioni foniche all’esterno dell’esercizio pubblico.
Il regolare svolgimento di eventi che determinano un rilevante cambiamento di utilizzazione, presuppone il rilascio di una licenza edilizia per il cambiamento di destinazione ai sensi della Legge edilizia cantonale.
La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Municipio almeno 15 giorni lavorativi prima della data d’inizio dell’evento straordinario, tramite il formulario ufficiale:
richiesta autorizzazione per eventi musicali | (pdf) |
modulo annuncio manifestazioni/eventi | (pdf) |
L’autorizzazione del Municipio può essere subordinata a condizioni e deve in particolare considerare la tipologia dell’evento, l’ubicazione dell’esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.
4. Permessi speciali e autorizzazione cantonale per vendita prodotti alcolici
Il Municipio, secondo l’art. 27 LEAR, può rilasciare permessi speciali per la vendita di cibi e bevande in occasioni straordinarie, segnatamente manifestazioni ricreative.
La vendita di alcool (prodotti alcolici superiori il 15 per cento del volume, o il 18 per cento del volume per i vini) è soggetta ad un’autorizzazione rilasciata dal competente servizio cantonale.
Il permesso speciale autorizza la vendita di cibo e bevande in occasioni di manifestazioni (carnevali, feste di paese, ecc.) su fondi che non dispongono di un’autorizzazione, dove di principio non vi sono limiti alla capacità ricettiva.
I permessi speciali non vengono utilizzati allo scopo di estendere la capacità ricettiva o l’offerta ristorativa di un esercizio pubblico.
Per permettere agli esercizi pubblici maggior flessibilità sulla capacità ricettiva in occasioni speciali può essere inoltrata al Municipio una domanda scritta di estensione straordinaria dei posti, secondo l’art. 32 LEAR.
La richiesta di permesso speciale dev’essere inviata con 20 giorni di preavviso al Municipio tramite il formulario ufficiale:
richiesta di autorizzazione per la vendita di cibi o bevande durante feste campestri, sagre e altre manifestazioni straordinarie | (pdf) |
resoconto per evento / manifestazione per tassa distillati LEAR (per servizio cantonale) | (pdf) |
La richiesta di vendita di alcool dev’essere indicata sul formulario ufficiale, il Municipio si occuperà d’inoltrarla al servizio cantonale competente per decisione.
La decisione cantonale verrà inviata all’organizzatore tramite il Municipio.
Il Municipio può rilasciare il permesso speciale ed inserire eventuali oneri e condizioni.
I permessi speciali sono rilasciati all’organizzatore della manifestazione e devono riportare il nominativo di un responsabile.
Copia del permesso speciale viene inviata al Laboratorio cantonale.
L’organizzatore deve allegare al formulario ufficiale un’attestazione del proprio assicuratore sulla validità della copertura assicurativa per i danni derivanti dall’attività di esercizio. La dichiarazione dell’assicuratore deve indicare le prestazioni stipulate e l’impegno per l’assicuratore di notificare tempestivamente al Municipio la modifica, la sospensione o la cessazione dell’assicurazione. Per ogni caso di sinistro dovrà essere stipulata una garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali di CHF 3 mio.
Il responsabile designato sulla domanda di permesso speciale dev’essere presente sul posto. Egli vigila in particolare sul rispetto delle disposizioni riguardanti i divieti di vendita delle bevande alcoliche, il rispetto dell’ordine e della quiete pubblici, l’accertamento dell’età e l’osservanza delle norme previste dalla legislazione federale in materia di derrate alimentari. I suoi compiti sono (art. 49 RLEAR):
- curare l’istruzione del personale e vigilare sul suo operato
- vegliare sull’igiene e la pulizia generale dell’esercizio
- esporre i prezzi delle prestazioni offerte
- garantire il mantenimento dell’ordine e della quiete pubblici ai sensi dell’articolo 25 LEAR
- vigilare al rispetto dei divieti di vendere bevande alcoliche a minori, fumare in locali inadeguati e incoraggiare il consumo di bevande alcoliche
- applicare il divieto di incentivi al consumo di alcolici secondo l’art. 19 LEAR
- mettere a disposizione bevande analcoliche a prezzi vantaggiosi
- garantire verso il Laboratorio cantonale il rispetto delle normative in materia di derrate alimentari
- pagare le tasse previste dalla legge e dal regolamento
Requisiti del responsabile designato dall’organizzatore:
- permessi da 1 a 4 giorni: l’organizzatore designa il responsabile della gestione (persona fisica)
- permessi superiori a 4 giorni: il responsabile designato della gestione (persona fisica) deve essere in possesso del diploma o titolo equivalente
La durata massima di un singolo permesso speciale è limitata a tre mesi per anno civile, non prorogabili e da utilizzare in maniera consecutiva (art. 30 RLEAR).
5. Estensione straordinaria dei posti
Su richiesta scritta, il Municipio può eccezionalmente autorizzare l’estensione dei posti esterni di esercizi già in possesso di un’autorizzazione cantonale.
Viene specificato che questo genere di permesso viene concesso esclusivamente a chi è già in possesso di un’autorizzazione per esercizio pubblico e deve comportare necessariamente la messa a disposizione, in via eccezionale, di suolo pubblico o privato, non usualmente adibito all’attività di ristorazione.
Ogni esercizio può beneficiare di massimo 52 estensioni nel corso di un anno civile della durata massima di 24 ore l’una.
L’estensione dei posti viene commisurata al suolo pubblico o privato messo a disposizione e non può ad ogni modo oltrepassare la metà della capacità ricettiva massima autorizzata.
L’eventuale decisione positiva del Municipio viene inviata per conoscenza al competente servizio cantonale.
Si tiene a precisare che il Municipio dovrà circoscrivere il numero di posti che si potranno aggiungere in funzione della grandezza dello spazio pubblico o privato messo a disposizione. Questa commisurazione dell’estensione dei posti è destinata esclusivamente allo spazio messo a disposizione e non può essere trasferita a piacimento negli spazi dell’esercizio pubblico. Viene altresì specificato, per una questione di proporzionalità, che i posti aggiuntivi non possono in ogni caso oltrepassare la metà della capacità ricettiva totale già autorizzata.
6. Deroghe d’orario
Gli esercizi di ristorazione e il servizio ristorativo degli esercizi di alloggio possono rimanere aperti tra le ore 05.00 e le 02.00 (art. 21 LEAR).
Su richiesta scritta, il Municipio può rilasciare deroghe di orario durante occasioni straordinarie.
La norma conferisce al Municipio la facoltà di concedere, in casi in cui l’eccezione sia giustificata da occasioni straordinarie, la possibilità di oltrepassare l’orario stabilito dall’articolo 21 LEAR.
Con il termine di occasioni straordinarie vanno intese le sagre, manifestazioni politiche, religiose e sportive, ma anche quelle culturali, le feste (ad esempio matrimoni, ecc.), le fiere e i mercati.
7. Denominazione degli esercizi
Secondo l’art. 36 LEAR, ogni esercizio deve disporre di un’insegna esterna che indichi la denominazione del ritrovo e ne qualifichi l’attività (bar, albergo, ristorante, ecc.).
Si sottolinea l’assenza di particolari vincoli, così da concedere ad ogni esercente una certa libertà e flessibilità di scelta nella denominazione.
La scelta del nome e l’insegna è libera, tuttavia non deve trarre in inganno l’avventore. Restano riservate eventuali disposizioni più restrittive in zone particolari (nucleo storico).
L’art. 52 RLEAR impone che l’insegna sia visibile esternamente e deve indicare la denominazione dell’esercizio. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a notificare per iscritto la denominazione dell’esercizio al Municipio.
Nel Comune di Bissone non sono ammesse denominazione identiche.
8. Tasse
Il Municipio, in base all’Ordinanza Municipale sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (art. 11), preleva le seguenti tasse:
- deroghe d’orario: CHF 30 per ora
- permessi speciali: CHF 60 per giorno d’attività, ritenuto un massimo di CHF 1’000
- estensione posti esterni: CHF 60 per giorno d’attività, ritenuto un massimo di CHF 1’000
- spese di cancelleria, rilascio dichiarazioni, attestazioni, fotocopie o altre spese: da CHF 1 a CHF 500 (in base alle prestazioni richieste)
Restano riservati i casi di rinuncia o di riduzione dell’importo delle tasse.
9. Basi legali
- Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (LEAR) del 15 marzo 2023 (stato 15 giugno 2023) (link)
- Regolamento sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLEAR) del 7 giugno 2023 (stato 15 giugno 2023) (link)
- Ordinanza Municipale sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 6 maggio 2024 (pdf)