Cimitero comunale

Il Comune di Bissone dispone di un Cimitero comunale, come previsto dall’art. 40 cpv. 2 della Legge sanitaria cantonale.

Il Cimitero comunale è ubicato al mappale no. 281 RFD di Bissone, vicino alla Chiesa parrocchiale di San Carpoforo. Il parcheggio comunale più vicino è quello di San Carpoforo, all’entrata sud del nucleo storico.

 

Planimetria orientativa del Cimitero: (pdf)

Il Comune non dispone di una camera mortuaria agibile, si invitano gli utenti ad usufruire delle strutture presenti in altri Comuni.

 

Settori

Le lettere colorate in rosso indicano che il settore è completo.

A) Tombe di famiglia e Loculi cinerari B) Loculi colombari C) Tombe semplici (per bambini)
D) Tombe semplici E) Tombe semplici F) Tombe semplici (per bambini)
G) Loculi colombari e Loculi cinerari H) Tombe semplici e Campo comune I) Tombe semplici e Campo comune
L) Loculi cinerari (doppi) M) Tombe di famiglia e Tombe semplici N) Tombe di famiglia e Tombe semplici
O) Loculi colombari di famiglia P) Loculi cinerari Q) Loculi cinerari

 

Regolamento interno:

Orari di apertura:

  • Orario estivo (1° aprile – 30 settembre), dalle ore 07.00 alle ore 21.00
  • Orario invernale (1° ottobre – 31 marzo), dalle ore 08.00 alle ore 18.00

Animali:

È vietato introdurre nel cimitero animali, in particolare cani, ad eccezione dei cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell’Esercito, i cani da assistenza per disabili o da terapia (service dog).

Oggetti:

È vietato introdurre nel cimitero oggetti estranei al luogo, come pure asportare terra, pietre, sabbia, erba e piante.

Rifiuti:

Tutti i rifiuti provenienti dalla rinnovazione dei fiori, dalla pulizia e manutenzione delle tombe da parte dei privati, devono essere raccolti e depositati negli appositi contenitori.

Scarti derivanti da costruzioni, demolizioni o opere analoghe di tombe e monumenti devono essere allontanati dagli esecutori.

Fiori o altre piantumazioni appassite devono essere allontanate a cura dei famigliari del defunto.

Il cimitero dispone di un contenitore per i rifiuti solidi urbani ed un contenitore per il verde che vengono svuotati regolarmente dal Comune.

Acqua potabile:

Il cimitero dispone di un rubinetto dell’acqua potabile a disposizione degli utenti.

Zanzara tigre:

Allo scopo di contenere la diffusione della zanzara tigre è obbligatorio rispettare le seguenti prescrizioni:

  • svuotare settimanalmente l’acqua dei sottovasi o di lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana
  • non tenere all’aperto contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, annaffiatoi, ecc.) che possano riempirsi d’acqua
  • evitare qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d’acqua

Piante e fiori:

Ogni coltivazione sulle aree date in concessione, che non sia quella di semplici fiori o arbusti sempreverdi, è vietata. I sempreverdi non devono superare l’altezza di un metro né invadere il terreno pubblico o le altre aree. Per analogia, le decorazioni floreali poste sulle lastre dei loculi devono rispettare le dimensioni degli stessi. In caso di inosservanza, dopo semplice richiamo, gli addetti dell’Amministrazione comunale provvedono al ripristino del rispetto delle presenti disposizioni o alla estirpazione delle piante disseccate a spese dei concessionari. Davanti ai loculi non è ammessa la posa di vasi sui pavimenti, fatta eccezione di un periodo di 15 giorni dopo il funerale come pure per il periodo dal 20 ottobre al 10 novembre inclusi.

 

Disposizioni sulle lastre cinerarie (art. 33 cpv. 3 del Regolamento):

Sulla lastra di chiusura, fornita dal Comune, sono unicamente menzionati cognome, nome, anno di nascita e di morte del/i defunto/i.

Possono inoltre essere applicati una cornice con fotografia, un portafiori, nonché un simbolo religioso.

Le caratteristiche di tali ornamenti, i caratteri e la disposizione delle scritte devono rispettare le prescrizioni del Municipio, in particolare vanno eseguite seguendo le medesime caratteristiche delle concessioni esistenti. Scheda sulle disposizioni approvata dal Municipio (pdf scheda tecnica scritte Cimitero).

La chiusura della lastra e l’applicazione delle disposizioni devono essere eseguite da una ditta specializzata incaricata dai concessionari.

 

Basi legali:

  • Regolamento sul Cimitero comunale del 9 novembre 2015 (pdf)
  • Ordinanza Municipale del 09.03.2016 sul Cimitero comunale (pdf)
  • Ordinanza Municipale del 08.02.2016 sulle tasse del Cimitero comunale (pdf)

 

Procedure amministrative:

Aventi diritto (art. 5 Regolamento):

Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri e i resti di salme di persone:

  1. domiciliate a Bissone al momento del decesso
  2. attinenti di Bissone
  3. non domiciliate a Bissone al momento del decesso, ma discendenti o ascendenti, rispettivamente coniugi, di persone sepolte nel cimitero
  4. decedute nel territorio giurisdizionale di Bissone, qualunque fosse in vita il loro domicilio

Rappresentante (art. 59 Regolamento):

Entro il termine indicato dal Municipio nell’atto di rilascio della concessione, gli eredi devono designare un rappresentante che assuma nei confronti del Comune gli obblighi e i diritti derivanti dalla stessa. Nel formulario di richiesta concessione è designato quale rappresentante il richiedente.

In caso di inosservanza, il Municipio nomina d’ufficio un rappresentante, riservata la responsabilità solidale dei membri della comunione ereditaria.

Qualora subentrasse un nuovo rappresentante, il suo nominativo deve essere notificato per iscritto al Municipio.

Tipologia di concessioni cimiteriali (art. 55 Regolamento):

Le concessioni previste a livello comunale sono le seguenti:

  1. sepolture nei campi comuni: 20 anni, non rinnovabile
  2. tombe semplici e doppie: 30 anni, rinnovabile due volte per una durata di 15 anni cadauna
  3. tombe di famiglia: 60 anni, rinnovabile ogni 30 anni
  4. loculi cinerari e colombari semplici e doppi: 99 anni, non rinnovabili

Richiesta di concessione cimiteriale (art. 56 Regolamento):

Per l’ottenimento della concessione è necessario inoltrare una richiesta scritta al Municipio, a tal proposito è disponibile un apposito modulo (pdf).

Di principio non sono accettate richieste anticipate.

Per informazioni sulla procedura è possibile prendere contatto con l’Ufficio Controllo Abitanti che si occupa della gestione amministrativa del cimitero. Il settore di concessione viene definito dal Comune, secondo il piano di occupazione cimiteriale e le prescrizioni del Regolamento.

Disposizione delle tombe e dei loculi (art. 20 Regolamento):

L’occupazione dei posti delle tombe avviene di regola dall’estremità di un campo e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di essa in ordine progressivo.
Per l’assegnazione dei loculi l’ordine progressivo avviene da sinistra a destra partendo dall’alto verso il basso.

Rinuncia concessione cimiteriale (art. 60 Regolamento):

La rinuncia alla concessione deve essere comunicata per iscritto al Municipio con una lettera sottoscritta in originale dal rappresentante.
La richiesta deve contenere almeno le seguenti informazioni: 1) dati dei defunti e della concessione; 2) conferma che non vi siano opposizioni dai famigliari.

Il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso della tassa di concessione.

La procedura amministrativa è gratuita, le spese per l’esumazione ed il ripristino dell’area di concessione sono a carico dei richiedenti (art. 52 cpv. 2 Regolamento).

Rinnovo concessione cimiteriale (art. 61 Regolamento):

La durata delle concessioni decorre dalla data del rilascio. Ad eccezione dei casi di revoca, esse giungono a termine al 31 dicembre dell’anno di scadenza.

Se è data la facoltà di rinnovo, sei mesi prima della scadenza il Municipio ne dà avviso agli interessati, se conosciuti, o mediante pubblicazione agli albi comunali per un periodo di 30 giorni e sul Foglio Ufficiale cantonale negli altri casi. La richiesta di rinnovo e il pagamento della relativa tassa devono pervenire prima della scadenza.

A scadenza avvenuta e in caso di mancato rinnovo, il Municipio assegna un termine di 60 giorni per procedere alla rimozione delle opere funerarie. Quando ciò non avviene, il Comune ne entra in possesso e ne può disporre liberamente.

Richiesta autorizzazione posa opere funerarie:

La richiesta di autorizzazione per:

  1. posa di cordoli, lapidi, monumenti o altro con relative iscrizioni
  2. intervento eccedente la manutenzione ordinaria (cambiamento della struttura)
  3. rimozione di opere funerarie

deve essere presentata al Municipio per iscritto firmato in originale da un responsabile di una ditta specializzata, per conto degli interessati, prima dell’intervento.

Alla richiesta va allegata la procura del rappresentante secondo l’art. 59 del Regolamento e due esemplari del progetto con l’indicazione delle dimensioni e dei materiali utilizzati (solo per la posa di lapidi o monumenti).

 

Tasse amministrative:

Le tasse cimiteriali sono definite dall’apposita Ordinanza Municipale del 08.02.2016 sulle tasse del Cimitero comunale (pdf).

Le tasse vengono emesse secondo le decisioni emanate dall’Amministrazione comunale e devono essere saldate nei termini della fattura.

Per le modalità di riscossione sono applicabili i disposti dell’Ordinanza Municipale del 07.12.2020 sulle modalità di riscossione delle tasse comunali (pdf).