Funzionaria responsabile: | Alessia Giampà |
L’Ufficio Controllo Abitanti, di seguito chiamato UCA, è l’Ufficio competente per il controllo degli abitanti e la banca dati del movimento della popolazione. I suoi compiti sono:
- registrazione di arrivi e di partenze di persone fisiche e giuridiche
- registrazione di soggiornanti
- rilascio di certificati
- tenuta a giorno dei registri del movimento della popolazione
- tenuta a giorno del catalogo elettorale
- espletazione delle altre mansioni previste dalla legge
L’UCA rilascia inoltre i seguenti certificati:
- certificato di domicilio
- certificato di buona condotta
- certificato sulla composizione dell’economia domestica
- conferma registrazione di soggiorno
- certificato di esistenza in vita
Conformemente all’Ordinanza municipale sulle tasse di Cancelleria, per ogni certificato rilasciato verrà riscossa una tassa di Cancelleria.
Notifica di arrivo in Comune
(art. 12 e 13 del Regolamento della Legge di applicazione della LArRA)
Ogni persona fisica che prende dimora o domicilio nel Comune è tenuta alla registrazione presso l’UCA e deve notificare il suo arrivo entro 8 giorni dalla data effettiva di arrivo o dalla data di inizio del contratto di locazione. La notifica deve essere fatta allo sportello.
I documenti da presentare sono i seguenti:
- documento di identità valido (carta di identità o passaporto)
- conferma di affiliazione presso una cassa malati svizzera riconosciuta
- contratto di locazione firmato o contratto di compravendita (per proprietari)
- permesso per stranieri (solo per gli stranieri)
- atto di origine (solo per gli svizzeri)
Notifica di partenza dal Comune
(art. 21 del Regolamento della Legge di applicazione della LArRA)
Ogni persona fisica che lascia il Comune è tenuta all’annuncio presso l’UCA entro 8 giorni dalla data effettiva di partenza.
Per notificare la partenza è necessario consegnare all’UCA il modulo “Notifica di partenza persone fisiche” debitamente compilato e firmato.
Gli stranieri sono pure tenuti ad annunciare la partenza al competente Servizio regionale degli stranieri.
Notifiche dei locatori
(art. 16 e 21 cpv. 2 del Regolamento della Legge di applicazione della LArRA)
Il locatore deve notificare all’UCA, entro 8 giorni, l’arrivo di nuovi conduttori consegnando l’apposito modulo di annuncio.
Il locatore è altresì obbligato a notificare, entro 8 giorni, la partenza della persona fisica dallo stabile dato in locazione, consegnando l’apposito modulo di annuncio.
La notifica personale della persona arrivante o partente, non dispensa il locatore dal suo obbligo di notifica e viceversa (cfr. art. 18 e 22 del Regolamento della Legge di applicazione della LArRA).
Cambiamento di indirizzo all’interno del Comune
(art. 21 del Regolamento della Legge di applicazione della LArRA)
Ogni persona fisica che trasferisce la sua dimora o il suo domicilio all’interno del Comune è tenuta ad annunciare il cambiamento all’UCA, entro 8 giorni dalla data effettiva di trasferimento.
Per annunciare il trasferimento è necessario consegnare all’UCA l’apposito modulo di annuncio, debitamente compilato e firmato, allegando allo stesso una copia del nuovo contratto di locazione firmato o dell’atto di compravendita della proprietà.
Soggiorno nel nostro Comune
Arrivo per soggiorno
La persona fisica che intende soggiornare per un periodo limitato nel Comune deve provvedere, entro 8 giorni, ad annunciarsi di persona allo sportello dell’UCA conformemente agli artt. 12 e 13 del Regolamento della Legge di applicazione della LArRA, presentando i seguenti documenti:
- documento d’identità valido (carta di identità o passaporto)
- conferma di affiliazione presso una cassa malati svizzera riconosciuta
- contratto di locazione firmato o contratto di compravendita (per proprietari)
- permesso per stranieri (solo per gli stranieri)
- certificato di domicilio per soggiorno, rilasciato dal Comune di domicilio
A seguito dell’annuncio, l’UCA provvederà a registrare il soggiorno nel Comune di Bissone conformemente alla specifica Ordinanza Municipale.
Partenza per soggiorno
La persona fisica che cessa di soggiornare nel Comune è tenuta all’annuncio conformemente all’art. 21 del Regolamento della Legge di applicazione della LArRA.
L’annuncio può essere fatto consegnando all’UCA l’apposito modulo di partenza, entro 8 giorni dalla data effettiva di partenza.
Soggiorno in un altro Comune
Arrivo per soggiorno in altro Comune
La persona domiciliata nel Comune che intende soggiornare in un altro Comune, è tenuta a notificare il suo arrivo nel Comune di soggiorno, entro 8 giorni dalla data effettiva di arrivo.
Le modalità di annuncio sono stabilite dal Comune di soggiorno.
La persona deve consegnare al Comune di soggiorno il certificato di domicilio per soggiorno, rilasciato dall’UCA.
Il Comune di soggiorno, dopo l’annuncio di arrivo, provvederà alla relativa registrazione.
Partenza dal soggiorno in altro Comune
La persona che cessa di soggiornare, deve notificare la sua partenza al Comune di soggiorno, entro 8 giorni dalla data effettiva di partenza.
Le modalità di annuncio sono stabilite dal Comune di soggiorno.
Chi soggiorna temporaneamente in un altro Comune, mantiene comunque tutti gli obblighi tributari e civili nel Comune di domicilio.
Basi legali
- Legge federale sull’armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (Legge sull’armonizzazione dei registri LArRa) del 23 giugno 2006
- Ordinanza sull’armonizzazione dei registri (OArRa) del 21 novembre 2007
- Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione del 5 giugno 2000
- Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione del 2 dicembre 2009
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987
- Regolamento sullo stato civile del 29 marzo 2011 (per l’atto d’origine cfr. artt. 29, 30 e 32)
Arrivo di persone giuridiche
(art. 6 del Regolamento concernente il controllo delle attività economiche)
L’inizio dell’attività economica deve essere annunciato personalmente all’UCA, entro 8 giorni, da parte del titolare o da un rappresentante della ditta iscritto a Registro di commercio.
Con la notifica di arrivo, conformemente agli artt. 5 e 8 del Regolamento concernente il controllo delle attività economiche, devono essere presentati i seguenti documenti:
- eventuale conferma di iscrizione a Registro di commercio
- contratto di locazione firmato o contratto di compravendita (per proprietari)
- documento di identità del titolare o rappresentante
Partenza di persone giuridiche
(art. 9 del Regolamento concernente il controllo delle attività economiche)
Ogni persona giuridica che lascia il Comune o cessa l’attività economica, è tenuta all’annuncio presso l’UCA, entro 8 giorni dalla data effettiva di partenza o di cessazione.
Per notifica la partenza è necessario consegnare all’UCA il modulo di partenza debitamente compilato e firmato dal titolare o dal rappresentante iscritto a Registro di commercio.
Notifiche dei locatori
(art. 7 e 9 del Regolamento concernente il controllo delle attività economiche)
Il locatore deve notificare all’UCA, entro 8 giorni l’insediamento dell’attività economica nello stabile dato in locazione, consegnando l’apposito modulo di annuncio.
Il locatore è altresì obbligato a notificare, entro 8 giorni la partenza della persona giuridica dallo stabile dato in locazione, consegnando l’apposito modulo di annuncio.
La notifica della persona giuridica arrivante o partente non dispensa il locatore dal suo obbligo di notifica e viceversa (cfr. art. 10 del Regolamento concernente il controllo delle attività economiche).
Basi legali
- Regolamento concernente il controllo delle attività economiche del 28 agosto 2001