Acqua potabile

Etichetta acqua – anno 2025
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Etichetta acqua – anno 2022
Etichetta acqua – anno 2021
Etichetta acqua – anno 2020
Responsabile gestione qualità: Ivan Monaco
Sorveglianti SSIGA: Mirko Wallimann

Luigi Giampà

Base legale

Il Regolamento comunale per la distribuzione dell’acqua del 15.07.2021 (abbreviato con RAP) (pdf) disciplina i principi generali inerenti la costruzione, l’esercizio, la manutenzione ed il finanziamento delle infrastrutture del Comune e ne regola i rapporti con il Comune ed i terzi.

L’applicazione del Regolamento compete al Municipio e per delega all’Amministrazione comunale.

Definizioni:

  1. Abbonato: colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l’intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l’utente.
  2. Acqua potabile: acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr) e le relative Ordinanze.
  3. Acqua industriale: acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile.
  4. Acqua greggia: acqua non trattata e fornita senza garanzia di potabilità.
  5. Condotte principali: condotte che approvvigionano le condotte di distribuzione.
  6. Condotte di allacciamento: raccordo dell’installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale.
  7. Condotte di distribuzione: condotte posate all’interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento.
  8. Contatore: strumento di misura del volume dell’acqua fornito all’abbonato.
  9. Dorsale: parte comune di un allacciamento che serve più stabili.
  10. Idrante: organo di erogazione d’acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio.
  11. Installazione interna: parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione.
  12. Rivenditore: ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.
  13. SSIGA: Società Svizzera dell’Industria del Gas e delle Acque.
  14. Titolare dell’allacciamento: proprietario del fondo allacciato o avente diritto di superficie sul fondo.
  15. Utente: colui che beneficia delle forniture, consumatore finale.

Domanda di allacciamento (art. 17 RAP)

Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste al Municipio tramite l’apposito formulario. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

  • Domanda di allacciamento (pdf)

Il Municipio può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:

  1. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
  2. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
  3. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Municipio.

I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell’allacciamento.
Le disposizioni di Regolamento si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Fornitura di acqua a cantieri (art. 44 RAP)

La fornitura d’acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un’autorizzazione rilasciata dal Municipio.
Il Municipio può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.
L’impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola antiritorno. L’utente risponde di ogni eventuale danno.

  • Domanda di allacciamento provvisorio (pdf)
  • Richiesta uso idrante (pdf)

Base legale:

  • Ordinanza Municipale del 05.03.2014 sugli idranti comunali (pdf)

Disdetta fornitura acqua (art. 46 RAP)

L’abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Municipio con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all’art. 45 cpv. 2 del Regolamento.
I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell’abbonato.
Nel caso di disdetta l’abbonato è tenuto al pagamento dell’acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Municipio effettua la lettura di regola entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.
L’abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto al Municipio. In questo caso la saracinesca di entrata all’allacciamento sarà piombata. Spettano all’utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell’erogazione.

Allacciamento privato (artt. 29 e seguenti RAP)

Definizione:

L’allacciamento privato è la parte d’installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione.

Esecuzione:

Il titolare dell’allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.
I lavori possono essere eseguiti solo da installatori autorizzati dal Municipio. Sono in particolare autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall’Associazione Acquedotti Ticinesi.

Prescrizioni tecniche:

Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Municipio.
Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.
Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del Municipio rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.
Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell’installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture del Comune o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell’allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Comune. Se entro il termine fissato l’obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Municipio può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.
Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell’allacciamento.

Obblighi del titolare dell’allacciamento:

Il titolare dell’allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Contatori (artt. 52 e seguenti RAP)

Misura e lettura:

Il quantitativo di acqua erogata viene misurato con il contatore messo a disposizione dal Municipio, che ne assicura la lettura periodica.
L’abbonato può essere invitato a leggere il contatore ed a comunicarne i dati rilevati al Municipio.

In caso di perdita della cartolina di rilevamento, è possibile compilare e ritornare il seguente modulo (pdf).

Proprietà e manutenzione:

La proprietà del contatore è del Comune, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

Responsabilità:

Il titolare dell’allacciamento, l’abbonato e l’utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell’impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).
Essi non devono apportare o far apportare delle modifiche al contatore.

Sostituzione di contatori:

Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Municipio.
Nel caso di cattivo funzionamento del contatore, il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell’impianto interno e nella sua utilizzazione.
Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
Se l’inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
L’abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

  • Richiesta di sostituzione del contatore (pdf).

Finanziamento del servizio (art. 60 RAP)

Il Comune deve garantire la copertura dei costi derivante dalla fornitura dell’acqua potabile. Il finanziamento è assicurato da:

  1. tasse di allacciamento
  2. tasse di utilizzazione
  3. fatturazione di forniture speciali
  4. sussidi ufficiali
  5. altre partecipazioni di terzi
  6. contributi di miglioria

Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d’esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.